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Legge 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
(GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015)
Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2015
I contenuti del provvedimento (dal sito della Camera)
Il provvedimento – che si compone ora di un unico articolo con 212 commi – intende disciplinare l’autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative (art. 1, co. 1-4).
In particolare, prevede, nel testo come modificato nei due rami del Parlamento:
- l’introduzione della programmazione triennale dell’offerta formativa. Nel Piano triennale le scuole indicheranno il fabbisogno di personale docente e ATA (per quest’ultimo, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal D.P.R. 119/2009), nonchè le infrastrutture e le attrezzature materiali di cui hanno bisogno per l’espansione dell’offerta formativa. Obiettivi di quest’ultima sono, fra gli altri, il potenziamento dell’insegnamento linguistico in italiano e in altre lingue europee, anche tramite l’utilizzo della metodologia CLIL, il potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, di musica e arte, giuridiche ed economiche, digitali, lo sviluppo delle discipline motorie, nonché l’apertura pomeridiana della scuola, il contrasto della dispersione scolastica e della discriminazione, l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro, la riduzione del numero di alunni per classe, l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano come lingua seconda (L2) per alunni e studenti di cittadinanza e/o di lingua non italiana, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l’educazione alla parità di genere, la definizione di un sistema di orientamento.
Il piano è predisposto dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione definiti dal dirigente scolastico, ed è approvato dal consiglio di istituto (art. 1, co. 5-7, 12-17 e 19);
- l’istituzione dell’organico (docente) dell’autonomia, composto da posti comuni,posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa, che, dall’a.s. 2016-2017, sarà determinato con decreti interministeriali ogni tre anni, su base regionale. Dallo stesso a.s., i ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in ambiti territoriali, la cui ampiezza – inferiore alla provincia o alla città metropolitana – dovrà essere definita entro il 30 giugno 2016.
Sempre dall’a.s. 2016-2017, l’organico sarà ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli ambiti territoriali presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell’offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili.
Inoltre, entro il 30 giugno 2016 dovranno costituirsi reti fra scuole dello stesso ambito territoriale. Le reti saranno finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali, di interesse territoriale. Gli accordi di rete dovranno individuare, fra l’altro, i criteri e lemodalità per l’utilizzo dei docenti della rete, nel rispetto delle disposizioni in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonchè di assistenza e integrazione delle persone con disabilità.
ll personale della dotazione organica dell’autonomia sarà tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (art. 1, co. 63-77).
Inoltre, lo stesso personale potrà essere utilizzato per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni (art. 1, co. 85);